REGOLE VIOLATE E UN DANNO ALLE CASSE COMUNALI?

Stamattina abbiamo depositato un esposto alla Procura della Corte dei Conti della Regione Lombardia in merito a un eventuale danno erariale per un permesso di costruire (n.4/2019) rilasciato dal Comune di Cusano Milanino l’11 febbraio.

La questione presenta due aspetti: un primo, chiaro ed evidente, riguarda il mancato rispetto delle norme del Piano di Governo del Territorio, che stabilisce le regole che chiunque deve rispettare quando intraprende una attività edilizia nella nostra città. Il secondo aspetto riguarda, appunto, un possibile danno alle casse comunali, con un eventuale mancato incasso di una cifra stimabile in circa 200.000 euro.

Dopo aver rilevato queste problematiche abbiamo chiesto un incontro con l’ufficio competente, per confrontare i nostri punti di vista. Purtroppo si è giunti a conclusioni differenti. Abbiamo quindi verificato che la giunta fosse a conoscenza del rilascio di tale permesso e, confermata la cosa, abbiamo immediatamente chiesto il ritiro del Permesso di Costruire in autotutela, che è un istituto per cui i Comuni, quando si accorgon di aver fatto un errore, possono ritirare un atto. Purtroppo anche questa richiesta non è stata accolta.

Essendo la materia piuttosto tecnica, complessa e oggetto di diversi proncunciamente, anche di segno opposto, delle autorità competenti, vi chiediamo un po’ di pazienza nella lettura della nostra spiegazione, che sarà inevitabilmente piuttosto lunga.

Prima di addentrarci nel merito vanno fatte due doverose premesse. Il permesso riguarda la Scuola Maria Ausiliatrice, istituto paritario che si trova in viale Buffoli. Il nostro interesse non deriva minimamente da una nostra valutazione politica delle scuole private. Il tema, in questo caso, è il rispetto delle regole e la finanza pubblica. Avremmo fatto chiarezza sulla vicenda anche se i protagonisti fossero stati altri. La seconda premessa è che non abbiamo nulla nemmeno contro chi nell’ufficio edilizia si è occupato della pratica, poiché si tratta di una persona che in altre situazioni si è comportata in maniera impeccabile e degna di lode e stima.

Detto ciò passiamo all’esame della situazione, partendo dal dato certo, e cioè il mancato rispetto delle condizioni vincolanti del Pgt. Nelle Norme tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi all’art 37 comma 3 è sancito che “la realizzazione dei servizi così classficati avviene mediante Permesso di Costruire” o altro titolo abilitativo e previa convenzione per gli interventi che non sono di iniziativa comunale. Sono esclusi dall’obbligo di convenzione i servizi religiosi”. Che l’opera in questione non sia di iniziativa comunale si deduce dal Pgt stesso, che non prevede l’intervento in oggetto, né risulta da quasiasi altro atto del Comune. Se andiamo a vedere la definizione di servizi religiosi al comma 1 lettera E è altrettanto cristallino che non sia questo il caso, bensì si tratti di servizi all’istruzione, definiti nella lettera a. Quindi nulla permetteva il rilascio del Permesso di Costruire senza aver prima stipulato una convezione tra Comune e Società Cooperativa Scuola Popolare Maria Ausiliatrice.

Approfondiamo ora l’aspetto del possibile danno alle casse comunali. La Società Cooperativa è stata esentata dal pagamento dei contributi concessori, per brevità definiti da molti “oneri di urbanizzazione”. Come accennato sopra la giurisprudenza non è uniforme e chiarissima in merito. L’esonero è definito dal Testo Unico di Edilizia, D.P.R. 380 del 2001, all’art. 17 comma 3 lettera C: Il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”. La Cooperativa non appare un ente istituzionalmente competente e l’opera, seppur di interesse generale, non è eseguita in attuazione di strumenti urbanistici poiché, come rilevato sopra, non era prevista in alcun modo. La L.R. 12/2005 offre altresì la seguente definizione trattando del Piano dei Servizi, art 9 comma 10: “Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell’ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d’uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita”. Esclusa l’iniziativa pubblica direttae e la cessione del comune, i servizi pubblici e di pubblico interesse sono quelli privati di interesse generale o uso pubblico redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi. Abbiamo visto sopra che la conformità alle NTA non esiste. Resta il semplice accreditamento, per configurare la scuola come ente eventualmente competente, ma questo significherebbe che qualsiasi realtà accreditata, come ad esempio un laboratorio privato di analisi accreditato dal servizio sanitario o un asilo nido privato, non dovrebbero pagare contributi concessori. La cosa sembrerebbe insensata, nonché probabilmente smentita dai precedenti storici di questo comune (dove presumibilmente tali strutture hanno dovuto versare tali contributi, per cui si troverebbe una disparità di trattamento davanti alla medesima situazione).

Altro possibile ammanco per la finanza pubblica potrebbe derivare dalla monetizzazione dei parcheggi. La scuola infatti al momento non ne è dotata. Nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi del Pgt all’art 37 comma 6 è stabilito che “le dotazioni di parcheggi pubblici verranno definite in sede di progetto in relazione alladomanda di sosta indotta e ai livelli di accessibilità. In sostanza si fa una stima di quante persone usano il servizio, da dove vengono (e se quindi usano l’auto) e si definisce quanti parcheggi occorrano. Nel progetto presentato sono previsti pochissimi parcheggi in relazione al fabbisogno e risultano palesemente insufficienti per l’utenza e gli adetti della scuola stessa. A maggior ragione quindi andava definita una convenzione tra Società Cooperativa e Comune e, se si fosse rilevato che non era possibile garantire i parcheggi necessari dentro l’area, i richiedenti avrebbero potuto versare un contributo al Comune proprio per questo disagio, che purtroppo possiamo costantemente constatare negli orari di ingresso e uscita degli alunni. Si sarebbe quindi potuta attivare la cosiddetta “monetizzazione” dei parcheggi.

Per chiarire questi dubbi in merito agli oneri di urbanizzazione e ai parcheggi il Comune avrebbe potuto richiedere un parere preventivo alla Corte dei Conti, per verificare che un esonero non avrebbe costituito un danno erariale. Visto che non l’hanno fatto ci abbiamo pensato noi, sperando che dalla magistratura arrivi una parola definitiva sulla vicenda. Appena avremo novità non mancheremo di tenervi informati.

Movimento 5 Stelle Cusano Milanino


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