Ottenere il fondo di garanzia per le PMI
Vademecum
Fondo di garanzia PMI
Cos’è. Si tratta di un fondo istituito al ministero dello Sviluppo Economico dedicato alle piccole e medie
imprese, da utilizzare come garanzia per la concessione di finanziamenti da parte delle banche. Quindi
un’azienda che, per esempio, necessita di un prestito può chiederlo alla banca ponendo come garanzia il
fondo.
Il Gestore del fondo è rappresentato da 5 istituti bancari che si sono aggiudicati la gara (bando pubblicato
in G.U.R.I. 5^ serie speciale n. 107 del 15 settembre 2010): Mediocredito Centrale Spa (Capogruppo
mandataria), Artigiancassa S.p.a. (mandante), MPS Capital Service Banca per le imprese spa (mandante),
Mediocredito Italiano spa (mandante), Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane spa (mandante).
Le banche. Il vantaggio non è solo per l’imprenditore – che non è costretto a fare ipoteche o fidejussioni e
mettere a rischio il suo patrimonio personale – ma anche per la banca, perché con la garanzia del fondo il
rischio, relativamente alla quota garantita, è zero. Se l’imprenditore fosse insolvente, l’istituto può farsi
risarcire dal Fondo Centrale di Garanzia e, in caso di eventuale esaurimento, direttamente dallo Stato.
Le imprese. Rivolgendosi al Fondo Centrale di Garanzia, le aziende non ricevono contributi diretti, ma può
ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo. La garanzia pubblica si
sostituisce, in pratica, alle costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento.
Il Fondo di garanzia, comunque, non interviene direttamente nel rapporto Banca/Impresa e quindi tassi
di interesse, condizioni di rimborso, eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte non coperta dal
Fondo ecc., sono stabiliti attraverso la libera contrattazione tra banche e imprese.
La normativa relativaall’intervento del Fondo non detta, infatti, alcuna indicazione in proposito sebbene l’intervento del Fondo,
abbattendo il rischio della Banca, consente l’applicazione di condizioni di maggior favore.
A chi rivolgersi
L’impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo. Deve rivolgersi a una banca (quella a cui
chiederà il finanziamento) chiedendo di volersi avvalere del fondo di garanzia per le PMI. Toccherà alla
banca occuparsi della domanda e interfacciarsi col ministero.
Dal momento in cui la banca completa il modulo di richiesta, a norma di legge sono previsti 2 mesi per
ottenere la risposta. Per prassi, trascorrono fra le 2 e le 3 settimane.
L’impresa può anche rivolgersi a un Confidi che garantisce l’operazione in prima istanza mentre richiede la
controgaranzia al Fondo centrale.
Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande, mentre occorre rivolgersi ad un Confidi
accreditato (ecco l’elenco).
Quali operazioni garantisce e in che misura?
L’intervento è concesso fino a un massimo dell’80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a
breve che a medio-lungo termine, tanto per liquidità quanto per investimenti. Il massimo che il Fondo
garantisce per ogni azienda è di 2,5 milioni di euro e può essere utilizzato anche per più operazioni. Il
limite è riferito all’importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto
massimo.
Può essere garantita qualsiasi tipo di operazione, purché direttamente finalizzata all’attività d’impresa, sia
a breve sia a medio-lungo termine, con pochissime eccezioni.
Non sono garantibili finanziamenti all’export, fidejussioni a garanzia di esecuzioni di lavori, pagamenti di
tasse e contributi, finanziamenti erogati da enti pubblici o comunque con provvista pubblica,
l’investimento per automezzi nel caso di imprese del settore autotrasporto, finanziamento per l’aumento
del capitale sociale dell’impresa nel caso in cui non si tratti di Operazione sul capitale di rischio.
Sono invece certamente garantibili i finanziamenti a fronte di investimenti materiali e immateriali, leasing
finanziario e immobiliare, liquidità (pagamento fornitori, spese per il personale ecc.), anticipazione dei
crediti verso la pubblica amministrazione, consolidamento delle passività a breve, rinegoziazione dei debiti
a medio-lungo termine, operazioni sul capitale di rischio, prestiti partecipativi, fideiussioni (solo se relative
ad un obbligo di pagamento).Guida per accedere al Fondo PMI
Quali imprese possono accedere?
Possono essere garantite le imprese che rispettano i parametri dimensionali PMI. Singolarmente o tra loro
collegate e/o associate devono avere meno di 250 occupati. Allo stesso tempo, il loro fatturato deve essere
inferiore ai 50 milioni di euro o, in alternativa, il totale di bilancio deve essere inferiore a 43 milioni di euro.
L’impresa deve essere considerata economicamente e finanziariamente sana sulla base di appositi modelli
di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le start
up sono invece valutate sulla base dei piani previsionali.
Per finanziamenti al di sotto dei 100mila euro è sufficiente che l’impresa presenti un utile d’esercizio in
almeno uno degli ultimi due bilanci approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che
l’eventuale perdita registrata nell’ultimo bilancio approvato (o dichiarazione fiscale) non sia superiore al
10% del fatturato. L’operazione, inoltre, non deve essere assistita da garanzie reali, assicurative e da
garanzie prestate dalle banche.
Per finanziamenti al di sopra dei 100mila euro è necessario usare degli appositi modelli di valutazione. I
dati di bilancio vengono inseriti in modelli standardizzati di calcolo (scoring) che permettono di misurare i
principali indicatori economico-finanziari e il relativo scostamento dai “valori ottimali”.
I modelli di scoring sono compilati dalle banche (o Confidi). L’impresa beneficiaria può comunque verificare
preliminarmente l’appartenenza alla fascia di merito utilizzando i modelli di scoring.
In base ai risultati, l’impresa è inserita in una delle tre fasce di valutazione:
● Fascia 1: proposta positiva al Comitato* (previa valutazione istruttoria del rapporto tra ammontare del
finanziamento e cash flow dell’impresa);
● Fascia 2: valutazione dell’ammissione caso per caso sulla base, ad esempio, oltre che del cash flow
dell’impresa, di una situazione di bilancio aggiornata, di un bilancio previsionale redatto secondo un
modello specifico disponibile sul sito (allegato 7), di eventuali progetti di investimento, delle prospettive
di mercato e di crescita dell’impresa, ecc.
● Fascia 3: proposta negativa al Comitato. L’operazione è inserita in fascia 3, a prescindere dal livello di
scoring conseguito, nel caso in cui il rapporto tra Mezzi propri e Totale passivo sia inferiore al 5% (4% nel
caso di imprese di Autotrasporto) e in caso di finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi il cui
importo, sommato ad altri eventuali finanziamenti già garantiti dal fondo, superi il 25% (60% nel caso di
imprese del settore Autotrasporto) del fatturato relativo all’ultimo bilancio.
*Il Comitato è l’organo cui è affidata l’amministrazione del Fondo e competente a deliberare in materia di
concessione della garanzia e di gestione del Fondo. E’ costituito dal ministero dell’Industria, del
commercio e dell’artigianato, il Mediocredito centrale, un rappresentante delle banche e uno per ciascuna
delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e
commerciali.
Le nuove imprese (costituite o in attività da meno di tre anni), non utilmente valutabili sulla base degli
ultimi due bilanci approvati, sono automaticamente collocate in fascia 2 e valutate sulla base di un bilancio
previsionale triennale e di un business plan sulla base di un modulo standard. Alla fascia 2 sono sempre
assegnate anche le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali. In questo caso le domande sono
valutate sia sulla base dei dati di bilancio pregressi sia analizzando un
I passi della procedura
1. L’impresa deve andare in banca e richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia del Fondo,
(o, in alternativa l’impresa può rivolgersi a un Confidi convenzionato che garantisce l’operazione e che
potrà a sua volta rivolgersi al Fondo di Garanzia per ottenere la controgaranzia).
2. Ricevuta la richiesta di finanziamento, la banca svolge la propria istruttoria per la concessione
dell’importo richiesto.
3. Acquisiti i dati richiesti, la banca predispone la domanda di ammissione alla garanzia, inserendo i dati
degli ultimi due bilanci approvati o della dichiarazione fiscale e una situazione contabile aggiornata.
L’impresa invece deve compilare e sottoscrivere la Richiesta di agevolazione del soggetto beneficiario
finale che la banca tiene agli atti ed è tenuta a esibire su richiesta del Gestore del Fondo.
4. La banca invia la domanda al Gestore del Fondo
5. La Banca può inoltrare la richiesta di ammissione a garanzia entro 6 mesi dalla sua delibera o prima
della delibera stessa (in quest’ultimo caso la delibera bancaria deve essere adottata e comunicata al
Gestore entro tre mesi dalla data di delibera del Comitato di Gestione del Fondo).
6. Alla domanda di ammissione viene assegnato un numero di posizione, nel rispetto dell’ordine
cronologico di presentazione. Con l’invio telematico la banca (o il Confidi) possono avere
immediatamente la comunicazione della ricezione della domanda con data, numero di protocollo, il
nominativo del responsabile del procedimento. Il numero di posizione viene comunicato entro 15 giorni
(via posta elettronica certificata o posta elettronica) anche all’impresa beneficiaria.
La fase successiva all’invio della domanda
1. Il Gestore esamina la richiesta e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa vigente. Il Gestore può richiedere alla banca eventuali informazioni integrative ritenute
necessarie per il completamento dell’esame. Nella maggior parte dei casi, si tratta di integrazioni
documentali utili per supportare eventuali richieste di approfondimenti da parte del Comitato.
2. Conclusa l’istruttoria, il Gestore sottopone l’operazione all’approvazione del Comitato e comunica
attraverso e-mail e piattaforma on line al soggetto richiedente (banca o confidi) e all’impresa
beneficiaria tramite posta elettronica la delibera del Comitato (concessione o rigetto della garanzia),
indicando l’importo del finanziamento garantito, la relativa intensità agevolativa – ESL – che l’impresa
dovrà dichiarare in occasione di successive richieste di agevolazioni pubbliche e l’eventuale
commissione “una tantum” che il soggetto richiedente (banca o confidi) dovrà versare a fronte della
concessione della garanzia del Fondo.
3. Una volta ottenuto l’esito positivo del Comitato del Fondo centrale di Garanzia, il finanziamento è
assistito dalla garanzia pubblica.
Approfondimenti:
http://www.fondidigaranzia.it/imprese.html
http://www.fondidigaranzia.mcc.it/fondo_di_garanzia.html#